Home Economia Quali beni non sono pignorabili anche se hai tanti debiti?

Quali beni non sono pignorabili anche se hai tanti debiti?

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Con beni non pignorabili (o impignorabili) si fa riferimento a tutti quei beni che non possono essere pignorati a un soggetto cui fanno capo debiti. Quando una persona può contrarre un debito? Se non rispetta i termini di scadenza di un dato pagamento nei confronti di creditori o dello Stato.

Prima di individuare i beni che nessun creditore può pignorare, daremo una definizione di pignoramento e ne delineeremo le caratteristiche principali.

Pignoramento: definizione e caratteristiche

La definizione di ‘pignoramento’ ce la fornisce il codice di procedura civile nel Libro III, Titolo II, Sezione II, art. 492: “[…] Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi […]”.

Ciò significa che, se un soggetto ha un debito nei confronti di terzi, viene dato incarico a un ufficiale giudiziario di avviare l’espropriazione forzata dei beni.

L’espropriazione può essere disposta sia da banche o altri istituti di credito, ma anche dall’Agenzia delle Entrate. In quest’ultimo caso il pignoramento giunge conseguentemente alla ricezione di una cartella esattoriale.

Quanti tipi di pignoramento esistono?

Vi sono due tipologie di pignoramento: immobiliare e mobiliare.
Nel caso del pignoramento immobiliare un debitore, per soddisfare un credito, si trova nella condizionare di vendere uno o più immobili, a seconda dell’entità della cifra che deve all’altro soggetto. Con pignoramento mobiliare, invece, si fa riferimento a oggetti ‘mobili’, come arredi o macchinari. Indipendentemente dalla natura dei beni, la disposizione della vendita viene emessa da un giudice e il creditore può far pignorare sia quelli immobili che quelli mobili: in questo caso l’ufficiale giudiziario disporrà atti separati, ossia uno riferito agli immobili e l’altro ai ‘mobili’. Una volta depositato l’atto giudiziario nella cancelleria del tribunale, l’ufficiale giudiziario notificherà a colui che vanta il credito l’atto di pignoramento.

Una volta disposto il pignoramento, il debitore diventa a tutti gli effetti ‘custode’ degli oggetti che sono stati indicati dall’ufficiale giudiziario e che concorreranno a saldare il debito che si ha nei confronti del creditore.

Tuttavia non tutti i beni sono pignorabili, anche se un soggetto ha tanti debiti. Vi sono, infatti, alcune categorie di beni (e non solo) che la legge impedisce di pignorare. Si tratta perlopiù di beni ‘legati’ in un certo qual modo al debitore a cui viene attribuito un valore affettivo. Nel Libro III, Capo II, Sezione I, art. 514 del codice di procedura civile, il legislatore individua i beni impignorabili e all’art. 515 i beni relativamente impignorabili.

Quali sono i beni mobili che non possono essere pignorati?

I beni mobili che non possono essere oggetto di pignoramento sono i seguenti:

1) I beni sacri, che vengono impiegati per le pratiche di culto;
2) La fede nuziale, abbigliamento, biancheria, e tutti gli oggetti d’arredo che servono per svolgere le normali attività quotidiane e considerati dunque necessari, quali sedie, tavoli, frigoriferi, e via dicendo;
3) Cibi e materiali combustibili;
4) Manuali e strumenti necessari per lo svolgimento della professione;
5) Decorazioni di un certo valore, come ad esempio manoscritti familiari;
6) Animali domestici, di affezione o di guarigione.

Per quanto riguarda, invece, i beni (o cose mobili) relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c), il legislatore ha indicato tutti quegli oggetti che il debitore, proprietario di un fondo, possiede per la coltivazione del medesimo.

Pignoramento prima casa: ecco cosa dice la legge

Una delle preoccupazioni maggiori di chi ha un debito è che la prima casa diventi oggetto di pignoramento. In tal senso il legislatore ha voluto chiarire che la dimora presso cui uno ha la residenza rientra nella categoria dei beni immobili impignorabili, fatta eccezione per le case cosiddette ‘di lusso’, dove il pignoramento può essere applicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Se un debitore possiede beni immobili (case e terreni), possono essere soggetti a pignoramento se complessivamente viene loro attribuito un valore oltre 120 mila euro.

Beni che non sono pignorabili: pensione e crediti

Ai percettori di pensione minima o di assegno sociale non può essere applicato il pignoramento in quanto si tratta della cifra minima (c.d ‘minimo vitale’) indispensabile per poter sopravvivere.
Inoltre la legge impedisce al debitore di pignorare l’ultimo accredito di pensione o di stipendio e le polizze vita. Più specificatamente, per quanto riguarda lo stipendio o la pensione, è l’ultima mensilità quella che non può essere pignorata.
Infatti nel caso dello stipendio, il pignoramento deve essere applicato sulla busta paga prima che questa venga erogata, e non deve mai superare 1/5 del totale.
Anche i risparmi sul conto corrente rientrano tra i beni impignorabili, purché questi non superino i 1.344,21 euro.
Per quanto riguarda i crediti, rientrano tra i beni impignorabili anche i ‘crediti alimentari’ – ossia le somme versate all’ex coniuge per il mantenimento dello stesso o dei figli), i sussidi (maternità, assicurativi, etc) e le somme di denaro ricevute in caso di licenziamento.

Il conto corrente può essere pignorato? Ecco cosa dice la legge

Se un debitore possiede un conto cointestato, questo verrà pignorato al 50%. Lo stesso vale quando ci si trova di fronte a beni divisibili (il denaro rientra in questo categoria): l’ufficiale giudiziario procederà alla divisione, per poi applicare il pignoramento alla parte di bene che è in capo a colui che deve estinguere il debito.

Convertire il pignoramento: in che cosa consiste

Dal momento che l’ufficiale giudiziario avvia l’espropriazione forzata, il debitore ha la facoltà di congelare il pignoramento sui beni versando una somma di denaro, che dovrà corrispondere alla cifra dovuta al creditore, gli interessi maturati e alle spese giudiziarie. Ciò deve avvenire prima venga disposta la vendita delle cose mobili o immobili.
Per dar seguito a questa procedura, è necessario che il debitore versi una somma minima pari a un quinto di quanto dovuto al Tribunale competente.